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Sez. L, Sentenza n. 10074 del 12/10/1993 (Rv. 483919 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Riserva dei motivi | Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione - Successivo atto di appello o di presentazione dei motivi in caso di inammissibilità dell'appello immediato - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483919-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Riserva dei motivi

Nel rito del lavoro, l'appello immediato, con riserva dei motivi, avverso il dispositivo della sentenza del pretore, previsto dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ., non consuma il potere d'impugnazione e, pertanto, ove sia ritenuto inammissibile, (come nell'ipotesi di omessa indicazione del "petitum") non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame con atto successivo, ed anche con quello di presentazione dei motivi, purché munito dei requisiti prescritti dall'art. 434 cod. proc. civ. in relazione all'art. 414 dello stesso codice, in modo che nell'atto stesso siano identificabili tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'idonea proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)