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Sez. L, Sentenza n. 6274 del 24/06/1998 (Rv. 516732 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI | Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione - Successivo atto d'appello o presentazione dei motivi in caso di inammissibilità dell'appello immediato - Ammissibilità - Condizioni - Rilascio di nuova procura al difensore - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516732-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI

Nel rito del lavoro la proposizione di appello immediato ex art. 433 cod. proc. civ. con riserva dei motivi non consuma il potere di impugnazione, e, pertanto, ove sia tale appello ritenuto inammissibile (nella specie, perché proposto prima dell'inizio dell'esecuzione forzata), non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame con atto successivo, eventualmente anche con quello di presentazione dei motivi, sempre che detto atto sia munito di tutti i requisiti prescritti dall'art. 434 cod. proc. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ., in modo che siano in esso identificabili tutti i requisiti per l'idonea proposizione dell'impugnazione: tra detti requisiti, ancorché non espressamente menzionato dagli articoli citati, va certamente compreso il rilascio di nuova procura al difensore, costituendo la procura alle liti elemento essenziale all'atto di appello, la cui mancanza comporta inesistenza dell'impugnazione, senza che il rilascio di procura in un momento successivo al deposito del ricorso possa aver efficacia sanante e senza che possa utilmente essere fatta valere la procura apposta a margine dell'eventuale appello con riserva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)