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Sez. 3, Sentenza n. 3139 del 12/05/1986 (Rv. 446142 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DOVERE DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PENDENZA IN FASE DI GRAVAME DEL GIUDIZIO INSTAURATO PER PRIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446142-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DOVERE DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PENDENZA IN FASE DI GRAVAME DEL GIUDIZIO INSTAURATO PER PRIMO - IRRILEVANZA.*

Nel caso di proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi, il dovere del giudice successivamente adito di dichiarare la litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., sussiste per effetto del mero riscontro, oltre che della identità degli elementi delle domande rispettivamente introduttive dell'uno e dell'altro procedimento, dell'attuale pendenza di quello in precedenza instaurato, mentre resta a tal fine irrilevante, ove tale precedente giudizio si trovi in fase di gravame, ogni indagine sull'ammissibilità ed il fondamento dell'appello. (V 2462/84, mass n 434489).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)