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Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 16/04/1984 (Rv. 434489 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI GIUDIZIO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (PENDENZA IN GRADO DI APPELLO, PER IL SOLO REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, DI UN DETERMINATO GIUDIZIO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO GIUDIZIO PER IDENTICA CAUSA - LITISPENDENZA - ESCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434489-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI GIUDIZIO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (PENDENZA IN GRADO DI APPELLO, PER IL SOLO REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, DI UN DETERMINATO GIUDIZIO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO GIUDIZIO PER IDENTICA CAUSA - LITISPENDENZA - ESCLUSIONE).*

La litispendenza deve essere valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione tenendo conto degli eventi processuali sopravvenuti - ivi compresa l'eventuale Estinzione del primo processo - i quali possono essere accertati incidenter tantum dal secondo giudice (e, quindi, anche dalla Corte di Cassazione in Sede di regolamento). Ne consegue che non sussiste la litispendenza in ordine al giudizio ex novo instaurato (nella specie dal locatore per recesso per necessità) rispetto a quello in precedenza iniziato per identica causa, ancorché pendente in grado di appello per il regolamento delle spese, ove al su riferito momento su quella causa si sia formato il giudicato e, quindi, non vi sia più un giudizio pendente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)