Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 16/05/1975 (Rv. 375607 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - INA - INESATTEZZE O RETICENZE - IMPUGNAZIONE DELL'INA - TERMINE SEMESTRALE - OBBLIGO - LIMITI - RETICENZA CIRCA GRAVI SINTOMI DI MALATTIA - SENTENZA NEGATIVA DELLA MALAFEDE - CASSAZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - INA - INESATTEZZE O RETICENZE - IMPUGNAZIONE DELL'INA - TERMINE SEMESTRALE - OBBLIGO - LIMITI - RETICENZA CIRCA GRAVI SINTOMI DI MALATTIA - SENTENZA NEGATIVA DELLA MALAFEDE - CASSAZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
A norma dell'art 2 delle condizioni generali del contratto di Assicurazione sulla vita, predisposte dall'INA, l'istituto non puo contestare la validita della polizza, per inesatte dichiarazioni o reticenze dell'assicurato o del contraente, trascorsi sei mesi dalla sua emissione, salvo il caso di malafede del dichiarante, intesa per malafede la conoscenza dell'inesattezza o reticenza e l'intenzione di ingannare l'assicuratore. E dev'essere cassata per difetto di motivazione la sentenza di merito che escluda la malafede del contraente, il quale abbia taciuto gravi sintomi di malattia, limitandosi ad attribuire la reticenza ad erronea sottovalutazione, da parte del contraente stesso, dei detti sintomi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)