Sez. 3, Sentenza n. 13604 del 21/06/2011 (Rv. 618819 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE | Assicurazione sulla vita - Omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di sintomi di malattia - Dolo o colpa grave dell'assicurato - Configurabilità - Condizioni.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE
In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'art. 1892 cod. civ., la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)