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Sez. 1, Sentenza n. 3450 del 09/03/2001 (Rv. 544624 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Notificazione della cartella esattoriale - Azioni conseguenti - Opposizione all'atto sanzionatorio ex legge n. 689/1981 - Opposizione all'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Presupposti rispettivi.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544624-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/81 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalle legge riguardo agli atti sanzionatori; quando invece tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., DPR 29/11/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/11/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)