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Sez. U, Sentenza n. 562 del 10/08/2000 (Rv. 539393 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Notificazione della cartella esattoriale - Azioni conseguenti - Opposizione all'atto sanzionatorio ex legge n. 689 del 1981 - Opposizione all'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Presupposti rispettivi.
Stato
decisa il 2000-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539393-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Cod. Strada art. 203 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)