Sez. L, Sentenza n. 5579 del 22/03/2016 (Rv. 639047 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Sostituzione dell'avvocato in udienza da parte di praticante non abilitato - Nullità relativa - Conseguenze - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
Qualora l'avvocato sia sostituito in udienza da praticante non abilitato alla causa, in quanto di valore superiore ai limiti di cui all'art. 7 della l. n. 479 del 1999, l'invalidità che ne deriva resta sanata se non sia fatta rilevare entro la prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., trattandosi di nullità relativa che non incide sulla regolare costituzione in giudizio della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Legge 16/12/1999 num. 479 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)