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Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014 (Rv. 633782 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Abilitazione a svolgere attività difensiva - Limiti - Costituzione in giudizio avente ad oggetto domanda di risarcimento danni di valore indeterminato - Conseguenze - Nullità rilevabile "ex officio" in ogni grado del giudizio - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633782-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI

La costituzione in giudizio innanzi al tribunale in una causa di valore indeterminato tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l'attività nei limiti indicati nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni -, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)