Sez. 2, Sentenza n. 7907 del 06/08/1990 (Rv. 468600 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA E DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL COMPROMESSO - PREVALENZA DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA E DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL COMPROMESSO - PREVALENZA DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONE.*
La prevalenza della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita proposta dal promittente venditore su quella di esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre proposta ex adverso, in quanto l'accertamento positivo della prima fa venir meno il contratto da eseguire, è configurabile solo in presenza di un inadempimento grave e persistente del promittente acquirente che giustifichi il rifiuto del primo ad adempiere, sulla base di una valutazione unitaria e comparativa degli inadempimenti che le parti si siano addebitati. (Conf 2414/81, mass n 413187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)