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Sez. 2, Sentenza n. 9176 del 11/07/2000 (Rv. 538366 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Domanda relativa e contrapposta domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento - Giudizio di comparazione dei reciproci inadempimenti - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538366-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nel caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione di detto contratto per inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo- è rimessa all'esame del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)