Sez. L - , Ordinanza n. 27974 del 31/10/2018 (Rv. 651054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA | Forma scritta - Necessità - Inizio della prestazione anteriore alla sottoscrizione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 152 art. 1, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 152 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)