Sez. L, Sentenza n. 2680 del 11/02/2015 (Rv. 634282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Specificazione in apposito atto scritto - Onere a carico del datore di lavoro - Adempimento - Accertamento da parte del giudice di merito - Criteri - Accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l'onere di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale. Ne consegue che compete al giudice di merito accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza della adeguata specificazione delle ragioni, gli accordi collettivi richiamati dai contratti individuali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 11/01/2001 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)