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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020 (Rv. 659300 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Accertamento induttivo del reddito impresa - Presupposti - Presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sufficienza di una sola presunzione per il convincimento del giudice - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659300-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avviso di accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)