Sez. 5 - , Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017 (Rv. 646681 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | - Accertamento induttivo del reddito impresa - Presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sufficienza di una sola presunzione per il convincimento del giudice - Ragioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI
In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso la sufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unico indizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburante acquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai fini della richiesta di agevolazioni fiscali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)