Sez. 1, Sentenza n. 7857 del 26/10/1987 (Rv. 455656 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INTESTAZIONE DEL RICORSO ALLA PARTE DEFUNTA - INDICAZIONE DEGLI EREDI NELLA RICHIESTA DI NOTIFICA - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INTESTAZIONE DEL RICORSO ALLA PARTE DEFUNTA - INDICAZIONE DEGLI EREDI NELLA RICHIESTA DI NOTIFICA - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a ricorso per Cassazione da notificarsi personalmente nei confronti degli eredi della parte defunta (nella specie, ricorso proposto dall'amministrazione finanziaria contro decisione della commissione tributaria centrale, a seguito del decesso del contribuente nel corso del giudizio davanti alla commissione medesima), la circostanza che l'atto sia intestato al solo nome del defunto non spiega effetti invalidanti, quando, nella richiesta di notifica, che ne costituisce parte integrante, siano specificamente indicati gli eredi, quali effettivi destinatari dell'atto stesso, mentre l'eventuale nullità della notificazione, che derivi dalla sua effettuazione ad uno solo degli eredi, resta retroattivamente sanata dalla Costituzione anche degli altri. (V 6007/84, mass n 437674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)