Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 22/11/1984 (Rv. 437674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*
La notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi della parte deceduta, nel domicilio eletto dal defunto, è consentita solo quando la morte della parte siasi verificata "dopo la notificazione della sentenza" ma non quando tale decesso sia avvenuto prima della pubblicazione della decisione; tuttavia la nullità della notificazione così eseguita non importa nullità dell'impugnazione in senso sostanziale, onde la nullità medesima deve ritenersi sanata "ex tunc" con la Costituzione della parte cui la notificazione era diretta, avendo in tal caso l'atto raggiunto inequivocabilmente lo scopo a cui era destinato. (V 3155/82, mass n 421096; (Conf 5367/80, mass n 409942; (Conf 186/77, mass n 383699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)