Sez. 1, Sentenza n. 654 del 08/03/1972 (Rv. 356714 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - POTERI DEL PM - INTERVENTO - FACOLTATIVO - INATTIVITA DELLE PARTI PRIVATE - RICHIESTA DI RIGETTO DELLA DOMANDA - POTERE DEL PM - INSUSSISTENZA - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OBBLIGATORIETA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - POTERI DEL PM - INTERVENTO - FACOLTATIVO - INATTIVITA DELLE PARTI PRIVATE - RICHIESTA DI RIGETTO DELLA DOMANDA - POTERE DEL PM - INSUSSISTENZA - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OBBLIGATORIETA.*
In caso di inattivita delle parti private, nelle cause in cui al pubblico ministero e riconosciuto soltanto un potere di intervento, al medesimo non e consentito di chiedere, in via di eccezione, il rigetto della domanda. La differenza che caratterizza la tutela accordata all'interesse pubblico nelle cause che il PM sia legittimato a proporre, rispetto a quella per esso prevista nelle cause in cui il medesimo organo debba o possa intervenire, si esprime nella diversa Rilevanza accordata a quell'interesse e si riflette nella posizione, e quindi nei poteri, dell'organo che ne e portatore nel giudizio in cui e fatto valere. Mentre il PM legittimato a proporre l'Azione va senz'altro parificato alle altre parti, per il PM interveniente la qualificazione di parte va accettata con limitazioni tali da escludere che ogni volta che la legge faccia genericamente riferimento alle parti, voglia considerare parte anche l'organo pubblico, e deve compiersi invece una indagine caso per caso. Deve escludersi che il PM interveniente rientri tra le parti cui si riferiscono gli artt 309 e 181 cod proc civ, il PM interveniente non ha la disponibilita del processo che si riconnette al potere di abbandono per inerzia di cui alle citate Disposizioni. Ne consegue che, in assenza delle parti, in un giudizio di delibazione di sentenza di divorzio il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt 181 e 309 cod proc civ, senza dare ingresso alla richiesta di accertamento della infondatezza delle pretese avanzate dal PM intervenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)