Sez. 3, Sentenza n. 26205 del 30/04/2003 Ud. (dep. 18/06/2003) Rv. 225626 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della licenza - Irrogabilità da parte del giudice penale - Esclusione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative accessorie, la norma di cui all'art. 110, ultimo comma, T.U.L.P.S., che demanda al Sindaco competente l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza di esercizio nel caso di installazione di apparecchi automatici da gioco di genere vietato, è una conseguenza diretta della violazione costituente il reato, ne consegue che al giudice penale non è consentito sostituirsi all'autorità amministrativa nell'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale potere non è specificamente previsto dalla citata norma.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)