Sez. U, Sentenza n. 5445 del 20/06/1987 (Rv. 454008 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO - CONTROVERSIE DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO - CONTROVERSIE DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
A seguito della legge 27 marzo 1980 n. 112, che ha attribuito agli istituti di patronato di cui al d.l. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 (nella specie, enas) la natura di persone giuridiche il diritto privato, e quindi trasformato da pubblicistico in privatistico il rapporto di lavoro del personale, la controversia inerente a tale rapporto spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando esso sia cessato prima della data di entrata in vigore di detta legge, mentre, ove il rapporto stesso perduri con la nuova normativa, รจ devoluta alla cognizione del giudice ordinario, indipendentemente dal fatto che la domanda del dipendente attenga a diritti maturati in base alla previgente disciplina pubblicistica. (V 876/84, mass n 433076).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)