Sez. L - , Sentenza n. 26231 del 06/09/2022 (Rv. 665479 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale docente - “Part time” con contestuale accesso alla pensione anticipata ex art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 - Attribuzione - Presupposti e condizioni - Esubero delle domande - Conseguenze - Domande ordinarie di “part time” - Preferenza.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di personale docente della scuola pubblica, ai fini dell'attribuzione del "part time" con contestuale accesso alla pensione anticipata, ex art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996, accertati i requisiti per il collocamento in pensione e l'assenza di ragioni organizzative contrarie presso l'Istituto scolastico di riferimento, la valutazione della ricorrenza di situazioni di esubero, rispetto alla dotazione organica, che risultano ostative all'accoglimento delle relative domande, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento di cui al d.m. della Funzione Pubblica n. 331 del 1997, va svolta sulla base dell'organico di diritto, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 81 del 2009, senza che abbia rilievo l'eventuale assegnazione di personale di ruolo in esubero a posti dell'organico di fatto; inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 55 del 1998, richiamato dall'art. 39 del c.c.n.l. di comparto 2006-2009, l'esubero delle domande rispetto ai contingenti fissati dalla normativa vigente comporta la preferenza per le domande ordinarie di "part time", rispetto a quelle presentate ai sensi del citato art. 1, comma 185.
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST., DPR 20/03/2009 num. 81 art. 2, Contr. Coll. 16/10/2008 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)