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Sez. L, Sentenza n. 8652 del 03/04/2008 (Rv. 602871 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Concessione della pensione di anzianità ai dipendenti che passino a rapporto "part time" nei casi di cui all' art. 1, comma 185, della legge n. 662 del 1996 - Condizioni della assunzione di una nuova unità lavorativa e dell'assenza di diminuzioni di organico - Portata.
Stato
decisa il 2008-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602871-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 1, commi 185 e 191, della legge n. 662 del 1996 - alla stregua del quale, in presenza degli altri requisiti di legge, può essere concesso il pensionamento di anzianità ai dipendenti che passino a rapporto "part time" con almeno 18 ore settimanali, purché venga assunta una nuova unità lavorativa- richiede che l'assunzione del personale debba risultare "ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento, al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento". Tale norma non si riferisce alle sole cessazioni o ai licenziamenti, ma alle diminuzioni di organico, ovvero alle diminuzioni di consistenza del personale occupato, dovendosi quindi considerare non solo i licenziamenti, ma anche le assunzioni. Ne consegue, ove il datore di lavoro nell'arco dello stesso anno licenzi ed assuma lo stesso numero di dipendenti, che l'assunzione effettuata in concomitanza con il pensionamento deve essere considerata ad incremento delle unità occupate.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)