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Sez. 3, Sentenza n. 4339 del 19/04/1995 (Rv. 491854 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Conclusione diretta dell'affare da parte di colui che ha conferito l'incarico - Assunzione dell'obbligo di pagamento della provvigione in deroga all'art. 1755 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491854-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il principio fissato dall'art. 1755 cod. civ., secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare per effetto del suo intervento, essendo derogabile, non esclude la possibilità che la parte che ha conferito l'incarico di promuovere la conclusione di un contratto per un periodo determinato, avvalendosi dei poteri che ad essa derivano dalla sua autonomia contrattuale, si impegni a pagare la provvigione anche nel caso di conclusione diretta dell'affare nell'arco del predetto periodo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)