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Sez. 3, Sentenza n. 2766 del 28/03/1997 (Rv. 503351 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Revoca anticipata dell'incarico - Assunzione dell'obbligo di pagamento della provvigione in deroga all'art. 1755 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503351-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Con riguardo ad un incarico a promuovere la stipulazione di un contratto, le parti, avvalendosi dei poteri ad esse derivanti dall'autonomia contrattuale, possono derogare al principio fissato dall'art. 1755 cod. civ., stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche in caso di revoca anticipata del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)