Sez. 1 - , Sentenza n. 10713 del 03/05/2017 (Rv. 644072 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto di gestione di portafoglio - Disciplina di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Istruzioni vincolanti - Forma scritta – Necessità - Esclusione - Conseguenze - Coerenza con le direttive del contratto di gestione - Ordine d'acquisto che comporti mutamento radicale della linea di investimento – Nullità - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nell’ambito del rapporto contrattuale di gestione di portafoglio, non rientra nella nozione normativa di “istruzione vincolante” di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 58 del 1998 (per le quali non è prevista la forma scritta, in quanto sono conformi alle caratteristiche della gestione espresse nel suddetto contratto), l’ordine di acquisto, impartito dal cliente all’intermediario, che comporti una modifica radicale della linea di investimento e, pertanto, del programma negoziale concordato tra le parti, atteggiandosi, così, come contratto sostitutivo dei contenuti di base di quello preesistente e tuttavia non rispettoso delle regole imperative stabilite dal vigente sistema dei servizi di investimento, e, pertanto, nullo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)