Sez. 5, Sentenza n. 3330 del 09/06/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 217246 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Ambito di validità ed efficacia - Procedimento distinto da altro precedente procedimento, ma da esso derivante - Notificazione al domicilio eletto nel primo procedimento - Validità nell'ambito del secondo procedimento - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione a PU sulla identità personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La Suprema corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 164, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)