diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 40579 del 23/09/2002 Ud. (dep. 03/12/2002) Rv. 223109 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Elezione di domicilio presso lo studio del difensore - Successiva dichiarazione di domicilio nella propria dimora - Notifica del decreto di fissazione dell'udienza presso il domicilio originariamente eletto - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223109-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art.161, comma 3, cod. proc. pen., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)