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Sez. 3 - , Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficacia esecutiva del titolo - Effetti.
Stato
decisa il 2021-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660597-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)