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Sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 242324 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa dichiarazione in materia di "ticket" sanitario - Configurabilità del reato ex art. 483 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242324-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda a norma degli artt. 46 e 76 del D.Lgs. n. 445 del 2000 falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria. (In motivazione, la S.C. ha osservato che poiché l'atto disciplinato dalle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari - D.Lgs. n. 445 del 2000 - in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, la condizione prevista dall'art. 483 cod. pen. sussiste anche quando la prova possa essere poi ritenuta invalida o insufficiente da chi è preposto alla sua valutazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)