Sez. 2, Sentenza n. 32578 del 27/04/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 247974 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Falsa attestazione - Condizioni per l'esenzione dal pagamento della prestazioni sanitarie - Reato di cui all'art. 316 "ter" cod. pen. - Esclusione - Reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
Integra il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non quello di cui all'art. 316- ter cod. pen., la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di essere nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 483 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)