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Sez. 1, Sentenza n. 1086 del 19/01/2005 (Rv. 582593 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine per la proposizione del ricorso in opposizione - Carattere perentorio - Inutile decorso di detto termine - Effetti - Decadenza dalla opposizione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582593-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione ha carattere perentorio, ed il suo inutile decorso determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, da dichiarare, ai sensi dell'art. 23 della stessa legge n. 689 del 1981, prima della fissazione della udienza di comparizione delle parti, non essendo invocabile, nel sistema, organico e compiuto, della irrogazione di sanzioni amministrative, l'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, estraneo al giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)