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Sez. 2, Sentenza n. 27283 del 09/12/2005 (Rv. 585861 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Indicazione di termine per proporre opposizione superiore a quello di legge - Effetti - Mancato rispetto del termine legale - Conseguenze preclusive - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585861-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione non determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, qualora sia errata l'indicazione, nell'atto amministrativo, del termine d'impugnazione entro il quale proporre ricorso, purchè il termine più ampio indicato nel verbale di accertamento notificato sia stato rispettato, atteso che il vizio contenuto nell'atto integra non la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui alla disposizione citata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)