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Sez. U, Sentenza n. 1529 del 18/06/1962 (Rv. 252444 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - INFRAZIONE DISCIPLINARE - INSUSSISTENZA - LIMITI - PRESUPPOSTI PER L'INFRAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252444-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - INFRAZIONE DISCIPLINARE - INSUSSISTENZA - LIMITI - PRESUPPOSTI PER L'INFRAZIONE.*

Non puo qualificarsi infrazione disciplinare passibile della relativa sanzione l'inosservanza della tariffa approvata dall' ordine dei medici come necessaria conseguenza diretta e immediata di un comportamento che non rivesta altri caratteri. Tuttavia, il potere disciplinare, di cui all'art 3 par G) del DL 13 settembre 1946, n 233, puo essere esercitato anche in occasione di una inosservanza della tariffa allorche il fatto per le sue peculiarita e per le modalita che lo caratterizzano possa ritenersi lesivo delle norme di correttezza, decoro e dignita professionale. In tale ipotesi, pero occorre che l'incolpazione mossa al professionista sottoposto a procedimento disciplinare contenga tutti gli elementi idonei a legittimare l'intervento del consiglio dell' ordine, indipendentemente dal fatto della inosservanza della tariffa. (V 395/62, 2312/61, 3040/60).*

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)