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Sez. 1, Sentenza n. 14484 del 03/02/2004 Cc. (dep. 24/03/2004) Rv. 228829 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti o alcooldipendenti - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - Computato in sede esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228829-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non può essere computato in sede esecutiva ai fini della durata della misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'art. 657 cod. proc. pen. stabilisce la fungibilità della sola pena detentiva espiata senza titolo e non di altre misure coercitive.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)