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Sez. 1, Sentenza n. 5385 del 16/11/1994 Cc. (dep. 06/02/1995) Rv. 200230 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti o alcoldipendenti - Programma di recupero - Valutazione di idoneità da parte del giudice - Necessità - Delibazione da parte del pubblico ministero, ai fini dei provvedimenti di sua competenza - Necessità - Esito positivo della delibazione - Obbligo di scarcerazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200230-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Ai fini dell'affidamento in prova di tossicodipendenti o alcoldipendenti, ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (la cui struttura ricalca quella dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario) occorre che, oltre alla prospettazione di un programma di recupero già concordato con una Unità Sanitaria Locale o con altro organismo ausiliare previsto dalla legge, vi sia anche una positiva valutazione della idoneità di detto programma da parte del giudice, il quale non deve limitarsi a recepire acriticamente il giudizio espresso dalla competente struttura medica, ma deve dare compiuta ragione della ritenuta sussistenza della suddetta condizione, non disgiunta dall'accertamento che tanto lo stato patologico (tossicodipendenza o alcoldipendenza) quanto la stessa esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Ne consegue che anche il pubblico ministero, al quale venga richiesta, in concomitanza con la proposizione della domanda volta all'ottenimento del beneficio, la scarcerazione del condannato o la non emissione dell'ordine di carcerazione, deve compiere una altrettante rigorosa delibazione, non limitandosi a prendere atto della non ostatività del limite di pena, ma valutando il "fumus" di tutti i presupposti voluti dalla legge, sui quali si pronuncerà poi, con i pieni poteri, il tribunale di sorveglianza; presupposti fra i quali va compresa anche l'assenza di altri titoli custodiali, i quali frustrando la possibilità di applicazione della misura alternativa speciale, comporterebbero l'inaccoglibilità della richiesta in questione. Ove detta delibazione abbia esito positivo la scarcerazione dovrà, poi, aver luogo indipendentemente dalla circostanza che, essendosi trovato il soggetto, in stato di libertà all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia ora detenuto in forza di ordine di carcerazione successivamente emesso, ovvero, essendosi egli trovato ancora in stato di custodia cautelare all'atto del suddetto passaggio in giudicato, sia stato nei suoi confronti emesso semplice ordine di esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)