Sez. 4, Sentenza n. 993 del 25/10/1971 Ud. (dep. 22/02/1972) Rv. 120175 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORI SPECIALI ESEGUITI NEL CANTIERE DA ALTRA IMPRESA - DOVERE DI APPRONTARE MISURE ANTINFORTUNISTICHE A FAVORE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA SPECIALIZZATA - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORI SPECIALI ESEGUITI NEL CANTIERE DA ALTRA IMPRESA - DOVERE DI APPRONTARE MISURE ANTINFORTUNISTICHE A FAVORE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA SPECIALIZZATA - SUSSISTENZA.*
Nel campo delle costruzioni edilizie l'imprenditore che si avvalga di altra impresa, per l'esecuzione di opere accessorie specialistiche occorrenti nel composito dell'opera appaltata, non e, percio stesso, estromesso dai poteri direzionali generali inerenti alla propria qualita, il cui Esercizio, anzi, e reso necessario dal fatto che quei lavori specialistici, anche se di natura autonoma, vengono eseguiti nello stesso ambito della attivita imprenditoriale e nel cantiere di lavoro. Di conseguenza non e esente dall'Obbligo di provvedere alle opere provvisionali a tutela della incolumita dei lavoratori, anche se autonomi.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)