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Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 31/03/1969 (Rv. 339564 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - VALIDO FATTO IN DEROGA AL BLOCCO - ESTREMI - MERO PAGAMENTO DI AUMENTI ULTRALEGALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339564-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - VALIDO FATTO IN DEROGA AL BLOCCO - ESTREMI - MERO PAGAMENTO DI AUMENTI ULTRALEGALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il pagamento, da parte del conduttore, di aumenti legali del canone locatizio in misura superiore a quella dovuta, pretesa dal locatore, non rivela, di per se solo, la formazione di un patto derogativo delle norme vincolistiche, valido ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, che obblighi il locatario a corrispondere aumenti di pigione in misura piu elevata di quella legale, occorrendo, affinche sia posto in essere un tale patto, se non l'espresso consenso delle parti di derogare alle Disposizioni di blocco quoad pretium, almeno un libero analogo tacito consenso manifestato da fatti concludenti. (V. 1018-65).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)