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Sez. L, Sentenza n. 5923 del 19/11/1984 (Rv. 437582 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RICOMPRENSIONE NEI RAPPORTI EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437582-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RICOMPRENSIONE NEI RAPPORTI EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - LIMITI.*

Le controversie relative ai rapporti di Agenzia sono riservate alla Competenza del giudice del lavoro se tali rapporti possono in qualche modo assimilarsi a quelli di lavoro subordinato, nel senso cioè che l'agente svolga, con carattere prevalentemente personale, attività connessa alle sue obiettive finalità contrattuali, con la conseguenza che esula dalla cognizione del giudice del lavoro qualsiasi rapporto nel quale l'agente intervenga nella sua posizione di organizzatore e coordinatore della attività aziendale, e in rapporti a questa connessi in cui siano in discussione problemi relativi agli investimenti di capitali, all'impiego ed alla utilizzazione del fattore lavoro e ai risultati utili conseguibili. (V 3375/83; (V 3660/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)