Sez. L, Sentenza n. 6054 del 03/12/1985 (Rv. 443187 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONDIZIONI.*
L'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - nel ricomprendere tra le controversie di lavoro quelle che abbiano ad oggetto i rapporti di Agenzia o di rappresentanza commerciale - richiede altresì che l'attività dell'agente o del rappresentante si configuri come una prestazione d'opera prevalentemente personale in ordine all'oggetto dell'attività commessa dal preponente - pertanto non rientrano nella Competenza del giudice del lavoro le controversie relative a rapporti di Agenzia caratterizzati dal fatto che l'agente si serva di un'organizzazione aziendale nella quale abbiano preminente rilievo le prestazioni lavorative dei suoi collaboratori e l'entità del capitale investito. (V 901/84, mass n 433096; (V 5923/84, mass n 437582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)