Sez. L, Sentenza n. 3093 del 13/03/1992 (Rv. 476250 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere | Pattuizioni della proroga del patto di prova già convenuto nella misura di sei mesi - Nullità - Carattere di maggior favore per il lavoratore - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere
La pattuizione della proroga del patto di prova, già convenuto nella misura di sei mesi perentoriamente fissata dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è nulla indipendentemente da ogni indagine volta a stabilirne il carattere di maggior favore per il lavoratore, tenuto conto che detta norma (imperativa) valuta "a priori" come sfavorevole al lavoratore un esperimento di durata superiore al semestre ed atteso che, comunque, la salvezza, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, delle condizioni più favorevoli ai lavoratori è riferita in via esclusiva ai contratti collettivi ed agli accordi sindacali - in ordine ai quali soltanto è quindi eventualmente ammissibile l'esame del carattere più vantaggioso o non di determinate clausole - non ai patti individuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)