Sez. L, Sentenza n. 4436 del 20/04/1995 (Rv. 491925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Diritto di un dipendente di impresa in crisi ad essere assunto da una società costituita dalla G.E.P.I. - Attuazione mediante sentenza costitutiva - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Anche nel caso in cui un lavoratore, già dipendente di un'impresa in crisi, abbia diritto ad essere assunto da una società costituita dalla G.E.P.I., nell'ambito del sistema delineato dal D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modificazioni con legge 3 novembre 1987 n. 452, trova applicazione il principio secondo cui l'obbligo legale di assunzione di un lavoratore non è suscettibile di attuazione mediante sentenza costitutiva, essendo rimessa all'autonomia delle parti la determinazione dei concreti elementi del rapporto. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ordinato alla società convenuta di procedere all'assunzione del ricorrente e l'aveva condannata al risarcimento dei danni, ma aveva rigettato la domanda diretta alla emanazione di una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 CORTE COST., Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)