Sez. U, Sentenza n. 1271 del 27/02/1979 (Rv. 397505 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNABILITA DI UNA SENTENZA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA O CON QUELLO DI GIURISDIZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FORMULAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE O DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNABILITA DI UNA SENTENZA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA O CON QUELLO DI GIURISDIZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FORMULAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE O DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA.*
Al fine di accertare se la sentenza impugnata sia soggetta a regolamento di giurisdizione ovvero a regolamento di Competenza, non ha rilievo la formula risultante dal dispositivo, ma occorre invece stabilire se si controvertesse (e si controverta) sulla giurisdizione o sulla Competenza. Pertanto, qualora il dispositivo della sentenza del giudice ordinario, dichiarativo del "difetto di giurisdizione", risulti erroneamente formulato, in quanto la sentenza statuisce in realta su una questione non di giurisdizione, ma di Competenza, quale quella concernente la devoluzione o meno della controversia a un collegio arbitrale, la sentenza medesima e impugnabile con il regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)