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Sez. L, Sentenza n. 13580 del 02/11/2001 (Rv. 549966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Accettazione dell'indennità sostitutiva - Continuazione del rapporto fino alla scadenza del periodo di preavviso previsto dal contratto - Esclusione - Conseguenze - Diritto del lavoratore a percepire ulteriori emolumenti in applicazione di nuove disposizioni intervenute dopo l'accettazione dell'indennità sostitutiva e anteriormente alla scadenza del periodo di preavviso - Esclusione - Fattispecie relativa a dirigente di società finanziaria controllata dall'EFIM.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

Il preavviso di licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso previsto dal contratto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore continui nella prestazione della sua attività, mentre si verifica l'immediata interruzione del rapporto quando intervenga fra le parti un accordo in proposito, come nell'ipotesi di accettazione da parte del lavoratore dell'indennità sostituiva del preavviso; ne consegue che allo stesso lavoratore non competono, in quest'ultimo caso, nuovi emolumenti che siano introdotti da disposizioni legislative intervenute successivamente all'accettazione dell'indennità sostitutiva e anteriormente alla scadenza del periodo di preavviso (nella specie, relativa al licenziamento di dirigente di società finanziaria già controllata dall'EFIM, in tale periodo era intervenuta la legge 27 dicembre 1994 n. 738, che aveva esteso a tali dirigenti i trattamenti supplementari previsti per i dirigenti EFIM).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/12/1994 num. 738

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)