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Sez. 2, Sentenza n. 163 del 16/01/1973 (Rv. 361944 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - CURE MEDICO-CHIRURGICHE O APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361944-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - CURE MEDICO-CHIRURGICHE O APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA*

In tema di permanenza della riduzione della capacita di guadagno ai fini del diritto alla pensione di invalidita, di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, il concetto di permanenza non si identifica con la definitivita ed immutabilita dello stato invalidante, in quanto anche un'infermita emendabile e guaribile puo dar luogo ad incapacita di guadagno pensionabile, purche risulti di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve. Il carattere di permanenza non viene meno per l'eventualita di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico-chirurgiche e con l'uso di adeguati apparecchi di protesi. (Conf 752/71, mass n 350567).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)