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Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 12/11/1973 (Rv. 366671 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - CURE MEDICO-CHIRURGICHE O PROTESI - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLA SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE O DEL PAGAMENTO.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366671-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - CURE MEDICO-CHIRURGICHE O PROTESI - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLA SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE O DEL PAGAMENTO.*

Ai fini del trattamento pensionistico per invalidita il concetto di permanenza non si identifica con la definitivita e l'immutabilita dello stato invalidante dell'assicurato, in quanto anche un'infermita emendabile e guaribile puo dar luogo ad incapacita di guadagno pensionabile, purche essa, riferita al momento di pensione in Sede amministrativa, risulti di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve; il carattere di permanenza non viene meno per l'eventualita di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico-chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi, in quanto la possibilita di tale riduzione o eliminazione puo avere influenza, ai sensi degli artt 81 e 82 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, solo ai fini della sospensione della liquidazione o del pagamento della pensione, qualora l' istituto assicuratore offra le relative prestazioni e l'assicurato opponga un rifiuto, tenuto presenti, peraltro, il limite posto dall'art 32, secondo comma della Costituzione, in ordine a interventi e cure dannose per l'assicurato. (Conf 163/73, mass n 361944; 57/73, mass n 361812).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 10/04/1935 num. 1827 art. 62, Legge 10/04/1935 num. 1827 art. 81, Legge 10/04/1935 num. 1827 art. 82, Legge 10/04/1935 num. 1827 art. 99, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)