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Sez. 3, Ordinanza n. 23434 del 30/08/2024 (Rv. 672242-01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Estinzione dell'obbligazione garantita - Opponibilità da parte del garante - Mala fede dell'accipiens - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672242-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa.

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)