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Sez. 3, Sentenza n. 10652 del 24/04/2008 (Rv. 603239 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni opponibili al creditore garantito - Parte onerata dalla prova - Individuazione - Garante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603239-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento "a prima richiesta" non ha l'onere di provare l'inadempimento del debitore; è, invece, onere del garante che intenda sottrarsi al pagamento dimostrare - attraverso una prova pronta e liquida - la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa. (Nella specie, l'Amministrazione delle finanze aveva domandato al fideiussore di un esportatore la restituzione delle somme erogate a quest'ultimo a titolo di restituzione dell'imposta assolta per l'ipotesi di esportazione in paesi extracomunitari, ed il giudice di merito aveva rigettato la domanda, osservando che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia. La S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)