Sez. U, Sentenza n. 967 del 21/01/2010 (Rv. 611109 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Omessa valutazione di una memoria difensiva nel giudizio disciplinare - Nullità della sentenza - Sussistenza - Ricorso - Motivi - Indicazione delle questioni sollevate nella memoria - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'omesso esame da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di una memoria difensiva determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., ma il relativo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile qualora non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dai quali la censura trae fondamento e, in particolare, l'enunciazione delle questioni sollevate con la memoria di cui si lamenta la mancata valutazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)