Sez. U, Sentenza n. 20159 del 24/09/2010 (Rv. 614112 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Proposizione del ricorso per cassazione - Normativa processuale penale - Applicazione - Principio di autosufficienza del ricorso - Conseguenze.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è soggetto alla normativa processuale penale, quanto alla fase di proposizione, e quindi anche alla regola della cosiddetta "autosufficienza del ricorso", con la conseguenza che, qualora si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto, di specifici atti è onere del ricorrente suffragare la validità dell'assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, in modo da rendere possibile l'apprezzamento del vizio dedotto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)